Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 27 — Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufrutto dei congedo straordinario

L'operaio che ha usufrutto del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art27 · fonte su Normattiva