Art. 31 — Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermita
Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 29 e 30, quando non e' dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
