Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 32 — Computo del periodo di assenza per infermita
Il periodo di assenza dal servizio per infermita' e per congedo ordinario e straordinario e' computato per intero ad fini della anzianita' di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
