Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 32 — Computo del periodo di assenza per infermita

Il periodo di assenza dal servizio per infermita' e per congedo ordinario e straordinario e' computato per intero ad fini della anzianita' di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art32 · fonte su Normattiva