Art. 30 — Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1975, n. 157.
Abrogato dal 15 novembre 1984
Articolo abrogato dalla l. 13 maggio 1975, n. 157.
Abrogato dal 15 novembre 1984
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Posto che la distinzione fra operai ed impiegati, basata su criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del 1924, non è idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime previdenziale (come già riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 160 del 1971), deve, per identità di ratio, riconoscersi l'illegittimità costituzionale delle norme che non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza per motivi di salute con conservazione del posto per gli operai dello Stato e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.
Art. 29 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 30 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 34 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 23 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1961
urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art30 · fonte su Normattiva