Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 56 — Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza

L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:

  • a)perda la cittadinanza italiana;
  • b)accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
  • c)non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;
  • d)abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art56 · fonte su Normattiva