Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 56 — Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza
L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:
- a)perda la cittadinanza italiana;
- b)accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro competente;
- c)non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;
- d)abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
