Art. 58 — Effetti economici detta risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza
La decadenza non comporta da perdita del diritto al trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, qualora non derivi da perdita della cittadinanza. L'operaio decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo 56 non puo' concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
