Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 153 — Decadenza
Oltre al caso previsto dall'art. 79 l'impiegato, incorre nella decadenza dall'impiego:
- a)quando perda la cittadinanza italiana;
- b)quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia;
- c)quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;
- d)quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
