Oltre al caso previsto dall'art. 79 l'impiegato, incorre nella decadenza dall'impiego:

  • a)quando perda la cittadinanza italiana;
  • b)quando accetti una missione o altro incarico da una autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro per la grazia e giustizia;
  • c)quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;
  • d)quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. La decadenza di cui alle lettere c) e d) e' disposta sentito il Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art153 · fonte su Normattiva