Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 65 — Disposizioni particolari per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni

Per esigenze impreviste ed indilazionabili e con la osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di reclutare operai con contratto di diritto privato a condizione che sia stabilita la durata massima che, in ogni caso, non puo' superare sessanta giorni. L'operaio assunto in base al precedente comma non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non puo' essere trattenuto in servizio oltre il predetto periodo massimo di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni di cui al commi secondo e terzo dell'art. 60 della presente legge.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art65 · fonte su Normattiva