Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 6 — Nullità dei provvedimenti di assunzione

L'assunzione di personale operaio, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, 65 e 66, e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilita' personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art6 · fonte su Normattiva