Art. 6 — Nullità dei provvedimenti di assunzione
L'assunzione di personale operaio, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, 65 e 66, e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilita' personale dell'impiegato che vi ha provveduto.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
