Stato giuridico degli operai dello Stato
Art. 69 — Concorsi banditi ai sensi della legge 17 agosto 1951, n. 868 concorsi ad operai temporanei in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine)
Ai candidati che risulteranno vincitori si applicheranno, dopo la nomina ad operai temporanei, le disposizioni di cui all'art. 62 della presente legge.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
