Art. 77 — Copertura dell'onere
All'onere annuo di lire due miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge sara' provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61 con aliquota dei proventi dell'imposta sui contratti assicurativi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio'.
Testo vigente dal 14 marzo 1961
