Stato giuridico degli operai dello Stato

Art. 77 — Copertura dell'onere

All'onere annuo di lire due miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge sara' provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61 con aliquota dei proventi dell'imposta sui contratti assicurativi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio'.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art77 · fonte su Normattiva