Gli appartenenti al Corpo in divisa o muniti della tessera personale di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa limitatamente a due per ogni vettura con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art139 · fonte su Normattiva