Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 140
Rimangono in vigore le norme previste dal regolamento per il Corpo approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non incompatibili con le norme di cui alla presente legge.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
