L'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e' abrogato. I sottufficiali ed i militari di truppa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano nella posizione prevista dall'articolo indicato nel comma precedente, sono mantenuti in servizio finche' non intervenga una diversa causa di cessazione dall'impiego o dal servizio e comunque non oltre sei anni dalla predetta data.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art138 · fonte su Normattiva