Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 16
Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
- a)prigionia di guerra;
- b)infermita temporanea proveniente da causa di servizio,
- c)infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
- d)motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera a) dell'articolo 4. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che e' dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta, a domanda o di autorita', pievi gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale puo' essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa per motivi privati e' subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
