Il sottufficiale puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

  • a)prigionia di guerra;
  • b)infermita temporanea proveniente da causa di servizio,
  • c)infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio;
  • d)motivi privati, limitatamente ai sottufficiali di cui alla lettera a) dell'articolo 4. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa che e' dichiarata con decreto ministeriale e decorre dalla data della cattura. L'aspettativa per infermita' proveniente o non da causa di servizio e' disposta, a domanda o di autorita', pievi gli opportuni accertamenti sanitari. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale puo' essere concessa una licenza di convalescenza non superiore a giorni 60 oltre il periodo di licenza ordinaria non ancora fruito. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa per motivi privati e' subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art16 · fonte su Normattiva