Art. 32
Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza, delle qualita necessarie cessa dal servizio permanente o continuativo ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto. Cessa del Apari dal servizio permanente o continuativo, ed e' collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento. La cessazione dal servizio e' disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo. Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente o continuativo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
