Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente o continuativo ai sensi dell'articolo precedente:

  • a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
  • b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo, consegue la pensione che gli sarebbe spettata se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
  • c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennita', una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art27 · fonte su Normattiva