Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 54
Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio. Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
