Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 55
In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo che siano riconosciuti permanentemente inabili ali servizio per:
- a)mutilazioni o invalidita', riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- b)mutilazioni o invalidita' riportate in servizio e per causa di servizio che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
