Sulla proposta formulata dalla Commissione distrettuale cui il sottufficiale e' stato deferito, il Ministro, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, provvede con decreto motivato. Il Ministro puo' discostarsi dalla proposta della Commissione distrettuale e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo piu' favorevole al sottufficiale. Solo in casi di particolare gravita' il Ministro puo' infliggere una sanzione piu' grave di quella, proposta.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art65 · fonte su Normattiva