In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo la norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro lino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art66 · fonte su Normattiva