Art. 67
Agli effetti del procedimento disciplinare per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza di servizio l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. Il sottufficiale deferito alla Commissione distrettuale e che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far prevenire una memoria difensiva ei documenti che ritiene utili a sua discolpa.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
