Agli effetti della presente legge, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica. Il militare deferito alla Commissione di disciplina che e' residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente puo' far pervenire la memoria difensiva ed i documenti che ritiene utili a sua discolpa.

Testo vigente dal 9 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art48 · fonte su Normattiva