Lo stato dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado. Lo stato sorge col conferimento del grado e cessa con la perdita del grado. Il militare di truppa del Corpo deve esercitare le sue funzioni contribuendo, in conformita' della legge, alla realizzazione delle finalita' di giustizia, di prevenzione e di riadattamento sociale connesse alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza e curando ogni altro interesse dello Stato per il pubblico bene, serbare scrupolosamente il segreto di ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignita' del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il militare di truppa del Corpo in servizio continuativo o in ferma volontaria o rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio; ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art76 · fonte su Normattiva