Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 84
Il militare di truppa del Corpo in servizio effettivo deve possedere l'idoneita' fisica al servizio incondizionato per essere impiegato dovunque presso istituti o reparti.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
