Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia
Art. 92
Il militare di truppa del Corpo cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermiti;
- c)scarso rendimento;
- d)domanda;
- e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f)nomina all'impiego civile;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
