Il militare di truppa del Corpo che e' divenuto permanentemente inabile al servizio o che non ha riacquistato la idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, e' stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneita'. Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il militare consegue, a seconda dei casi e ai sensi delle disposizioni vigenti la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile. Se trattasi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al militare si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 91 a seconda della durata del servizio. Dalla data di cessazione dal servizio, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al militare gli interni assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo, tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

Testo vigente dal 12 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;173~art95 · fonte su Normattiva