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Il militare di truppa puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

  • a)prigionia di guerra;
  • b)provata infermita'. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa e' disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa: per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art11 · fonte del testo