Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1989 al 1 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 1 febbraio 1989, n. 53.
Abrogato dal 8 marzo 1989
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Articolo abrogato dalla l. 1 febbraio 1989, n. 53.
Abrogato dal 8 marzo 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989. 103 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il militare di truppa puo' essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
tolto: a) prigionia di guerra;
tolto: b) provata infermita'. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa e' disposta con determinazione del comandante generale e decorre dalla data fissata nella determinazione stessa: per l'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 1 febbraio 1989, n.53
La L. 1 febbraio 1989, n.53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art11 · fonte del testo