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Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)scarso rendimento;
- d)domanda;
- e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f)nomina all'impiego civile;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con determinazione del comandante generale.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989
