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Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)scarso rendimento;
  • d)domanda;
  • e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
  • f)nomina all'impiego civile;
  • g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con determinazione del comandante generale.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art15 · fonte su Normattiva