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Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)((scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore)); 4 d) domanda;
  • e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
  • f)nomina all'impiego civile;
  • g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con determinazione del comandante generale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 febbraio 1989, n. 53

4

La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici della presente modifica decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".

Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art15 · fonte su Normattiva