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Il militare di truppa cessa dal servizio continuativo per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)((scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore)); 4 d) domanda;
- e)inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari;
- f)nomina all'impiego civile;
- g)perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio continuativo e' adottato con determinazione del comandante generale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 febbraio 1989, n. 53
4La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici della presente modifica decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 1 gennaio 2017
