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Il militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo 16 e' collocato in congedo e:

  • a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
  • b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
  • c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art17 · fonte del testo