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Il militare di truppa che cessa dal servizio continuativo ai sensi dell'articolo 16 e' collocato in congedo e:
- a)se ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;
- b)se ha meno di venti anni di servizio effettivo ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;
- c)se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione ((anche se cessi dal servizio per perdita del grado)).4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 febbraio 1989, n. 53
4La L. 1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Gli effetti giuridici delle presente modifica decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989."
Testo in vigore dal 8 marzo 1989 al 1 gennaio 2017
