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Il militare di truppa che consegna la nomina all'impiego civile cessa dal servizio continuativo ed e' collocato in congedo. L'appuntato in servizio continuativo puo' fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei limiti di un terzo dei posti di usciere o qualifica equiparata delle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza. L'appuntato, il finanziere scelto e il finanziere in servizio continuativo possono fare domanda di impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano diritto a conseguirlo ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 94, nei limiti dei posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane ad essi riservati dalla legge anzidetta. L'accertamento se il militare di truppa sia idoneo e meritevole a conseguire l'impiego civile e' effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per le finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze con qualifica di direttore di divisione, membri. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande. Perde titolo a conseguire l'impiego civile il militare di truppa che abbia raggiunto l'anzianita' di servizio occorrente per il diritto a pensione normale ai sensi della lettera a) dell'articolo 17.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017
