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Il militare di truppa in ferma volontaria o in rafferma e' vincolato, per obbligo assunto a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e di ogni rafferma e' stabilita in anni tre, salvo quanto e' stabilito negli articoli 29 e 30.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art27 · fonte su Normattiva