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Il militare di truppa cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta' o anche prima di tale limite quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 19 maggio 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art39 · fonte su Normattiva