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Il militare di truppa cessa dal congedo ed e' collocato in congedo assoluto al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di eta' o anche prima di tale limite quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.3 Il militare di truppa in congedo assoluto non ha obblighi di servizio; conserva pero' il grado e l'onore dell'uniforme ed e' soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392
3Il D.L. 19 maggio 1976, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 1976, n. 392, ha disposto (con l'art. 2) che "Il limite di eta' stabilito dal primo comma dell'art. 31 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168 e dal primo comma dell'art. 39 della legge 3 agosto 1961, n. 833, per il collocamento in congedo assoluto, rispettivamente dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e' elevato ad anni cinquantotto."
Testo in vigore dal 19 maggio 1976 al 1 gennaio 2017
