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I militari di truppa si distinguono in:
- a)appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio continuativo;
- b)appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in ferma volontaria o in rafferma;
- c)appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo;
- d)appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo assoluto. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b). Il militare di truppa in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.
Testo in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989
