Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1989 al 1 gennaio 2017. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 1 febbraio 1989, n. 53.
Abrogato dal 8 marzo 1989
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Articolo abrogato dalla l. 1 febbraio 1989, n. 53.
Abrogato dal 8 marzo 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1961 al 8 marzo 1989. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: I militari di truppa si distinguono in:
tolto: a) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio continuativo;
tolto: b) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in ferma volontaria o in rafferma;
tolto: c) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo;
tolto: d) appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo assoluto. Occupano posti di organico i militari di truppa di cui alle lettere a) e b). Il militare di truppa in servizio continuativo ovvero in ferma volontaria o in rafferma non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 FEBBRAIO 1989, N. 53
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 1 febbraio 1989, n.53
La L. 1 febbraio 1989, n.53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che: "Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-08-03;833~art6 · fonte del testo