Art. 101 — Trasferimento ad altre amministrazioni del dipendente collocato in disponibilità
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito, anche su sua domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i relativi Consigli di amministrazione. Il trasferimento puo' essere effettuato, di massima, quando sussiste corrispondenza di carriera e di qualifica. Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica puo' essere disposto solo col consenso dell'interessato. Il trasferimento non e' consentito nei ruoli nei quali si abbiano gia' dipendenti in disponibilita' che possano essere richiamati in servizio. In ogni caso, il dipendente conserva l'anzianita' ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo e', peraltro, collocato dopo i dipendenti ad esso appartenenti, i quali rivestano pari qualifica o quella diversa qualifica da lui accettata in caso di trasferimento ad altra carriera.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art101 · fonte del testo