Art. 46 — Trasferimenti
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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4 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1980 al 16 dicembre 2010. 253 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I trasferimenti di personale da una ad altra sede di servizio possono essere disposti:
tolto: a) per motivate esigenze di servizio;
tolto: b) a domanda dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel caso in cui esigenze aziendali rendano necessari trasferimenti di piu' dipendenti da o per la stessa localita', dovranno essere compilate graduatorie compartimentali a cura di apposite Commissioni, da costituire dal direttore compartimentale. Il trasferimento e' disposto secondo l'ordine delle graduatorie. Delle Commissioni fanno parte anche tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dalle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. La stessa procedura deve essere seguita per i trasferimenti nelle localita' di cui agli articoli 26 e 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni. La procedura di cui ai precedenti commi non si applica ai trasferimenti del personale direttivo e dei capi degli impianti, ne' ai trasferimenti da effettuarsi in applicazione dell'articolo 80 della presente legge. Nel disporre il trasferimento deve essere tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessita' di studio del dipendente e dei propri figli, nonche' del servizio gia' prestato in sedi disagiate. Il trasferimento da una ad altra sede puo' essere disposto anche quando la permanenza del dipendente in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio. Il Consiglio di amministrazione e' competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dal dipendente in materia di trasferimenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art46 · fonte del testo