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Il personale che sia punito con la riduzione dello stipendio e con la multa puo' chiedere, quando siano decorsi tre anni dalla mancanza, il riconoscimento della sua riabilitazione. In conseguenza della riconosciuta, riabilitazione, la Azienda non tiene piu' alcun conto, a qualsiasi effetto, della sanzione. Qualsiasi annotazione relativa alla sanzione deve essere eliminata dallo stato matricolare. La stessa facolta' spetta al personale punito con la sospensione, quando siano decorsi cinque anni dalla mancanza, nonche' al personale punito con la retrocessione, quando siano decorsi cinque anni dalla reintegrazione. Sono condizioni per l'ammissibilita' della domanda:

  • a)che, nel periodo decorso dopo la mancanza, il dipendente non abbia riportato alcuna altra sanzione, o, se appartenente al personale dell'esercizio con qualifiche diverse da quelle di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti, non abbia riportato punizioni superiori alla multa;
  • b)che l'eventuale procedimento penale, per i fatti connessi con la mancanza disciplinare, si sia concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula piena. La domanda puo' essere accolta quando nel periodo decorso dopo la mancanza, il dipendente abbia lodevolmente ottemperato ai propri obblighi di servizio. Competenti a provvedere sulla domanda sono:
  • a)il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale direttivo e per il personale, rivestito delle qualifiche di segretario superiore di lª classe, segretario superiore ed equiparate, di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti;
  • b)il direttore generale per il restante personale, previo parere del Consiglio di disciplina, allorquando la sanzione di cui si chiede la cancellazione sia la sospensione o la retrocessione. La riconosciuta riabilitazione comporta l'annullamento dei prolungamenti del periodo normale per la Concessione degli aumenti periodici di stipendio, con esclusione della corresponsione delle competenze gia' maturate. I dipendenti collocati ai riposo possono chiedere la riabilitazione anche se non siano decorsi i tre o i cinque anni previsti nei precedenti comma, purche' alla data della cessazione dal servizio siano almeno trascorsi uno o tre anni, rispettivamente.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 8 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art156 · fonte del testo