Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 331 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Qualora a seguito di giudizio penale di revisione il dipendente destituito ai sensi dell'art. 119 sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima anzianita' che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Se durante il periodo della destituzione il dipendente non ha potuto partecipare ad esami di promozione o, nel periodo stesso, si siano svolti scrutini di promozione si applicano nei suoi confronti le norme di cui al precedente art. 83. Al dipendente assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, qualunque sia, la durata della destituzione stessa, detratti gli assegni alimentari corrisposti per l'eventuale periodo di sospensione che avesse preceduto la destituzione, nonche' gli eventuali assegni corrisposti a titolo di quiescenza; detto periodo e' altresi' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche ai dipendenti revocati o destituiti ai sensi degli articoli 117 e 118 a seguito di procedimento disciplinari, e quelle del secondo e terzo comma anche ai dipendenti puniti con sanzioni superiori alla multa, quando a seguito della revisione del procedimento disciplinare essi siano stati prosciolti da ogni addebito ed altresi' nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare e di estinzione dei procedimento disciplinare. Se il dipendente, e' deceduto prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto agli assegni non corrisposti in relazione alla qualifica rivestita dal dipendente al momento della comminazione della sanzione disciplinare, nonche' agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati, fino alla data in cui il dipendente avrebbe raggiunto i limiti massimi di eta' e di servizio per la permanenza nell'inpiego o fino a quella del decesso, se anteriore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art155 · fonte del testo