Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 268 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il dipendente puo' in qualunque tempo presentare, per iscritto, le dimissioni dall'ufficio. La presentazione delle dimissioni non produce effetto, ne' dispensa dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'impiego, se non dopo la comunicazione dell'accettazione. L'accettazione delle dimissioni e' deliberata dal direttore generale o dalle autorita' da lui delegate e puo' essere ritardata, per motivi di servizio, per un periodo non superiore a sessanta giorni o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente. In questa ultima ipotesi, se al momento in cui il dipendente, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni devono essere accettate. Il dipendente dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia compiuto 50 anni di eta' e venti anni di servizio utile per la pensione oppure quando, con qualunque eta', abbia compiuto venticinque anni di servizio utile ai fini sopra indicati. Negli altri casi, il dipendente dimissionario ha diritto all'indennita' per una sola volta, in luogo della pensione, nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo. Il personale femminile che abbia contratto matrimonio puo' presentare le dimissioni con diritto al trattamento di pensione qualora alla data di risoluzione del rapporto d'impiego abbia compiuto almeno venti anni di servizio utile. Ai fini del compimento di tale anzianita' minima e' concesso un aumento di servizio utile fino ad un massimo di cinque anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art158 · fonte del testo