Art. 160 — Procedimento per la dichiarazione e decorrenza della decadenza
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La decadenza e' dichiarata, nei casi previsti dal precedente articolo, sulla semplice constatazione del fatto che vi da' luogo. Nelle ipotesi previste dalla lettera d) dell'articolo precedente, ove sorgano dubbi sulla volontarieta' della mancata assunzione o riassunzione del servizio, nonche' sulla volontarieta' dell'assenza dal servizio, puo' essere concesso un breve termine per assumere o riassumere servizio, con diffida di decadenza dall'impiego in caso di persistente assenza. In ogni caso, la decadenza dall'impiego ha efficacia dal giorno in cui si e' verificato il fatto che vi ha dato luogo, ancorche' sia dichiarata in tempo successivo. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale di compartimenti. Nei confronti dei direttori centrali e dei direttori compartimentali i provvedimenti stessi sono adottati dal direttore generale. I provvedimenti di cui al quarto e quinto comma sono definitivi.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
