Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Avanzamento ad ispettore di 1ª classe.
tolto: Ai fini dell'anzianita' prevista per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore di la classe, viene computata quella maturata complessivamente nelle qualifiche di ispettore di 2ª classe e di allievo ispettore del cessato ordinamento. Tuttavia, per i dipendenti inquadrati nel gruppo A direttamente nella qualifica di ispettore di 2ª classe del cessato ordinamento con decorrenza 1 gennaio 1957, la anzianita' di cui al precedente comma si considera acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge;aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art176 · fonte del testo