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[1]Avanzamento ad ispettore di 1ª classe.
[2]Ai fini dell'anzianita' prevista per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore di la classe, viene computata quella maturata complessivamente nelle qualifiche di ispettore di 2ª classe e di allievo ispettore del cessato ordinamento. Tuttavia, per i dipendenti inquadrati nel gruppo A direttamente nella qualifica di ispettore di 2ª classe del cessato ordinamento con decorrenza 1 gennaio 1957, la anzianita' di cui al precedente comma si considera acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge;
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
