Art. 177 — Inquadramento di personale con qualifica di ispettore principale
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Il personale rivestito della qualifica di ispettore principale, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge trovasi utilizzato in impianti dell'esercizio, puo', a domanda, da prodursi entro sessanta giorni dalla emanazione del provvedimento dei posti di organico di cui al precedente art. 175, essere inquadrato nella qualifica di capo stazione sovrintendente, di capo deposito sovrintendente di capo tecnico sovrintendente, di comandante di 1ª classe e di direttore di macchina di 1ª classe.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
