Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 178 — Passaggi alle qualifiche di segretario superiore segretario tecnico superiore e revisore superiore

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Nel primo triennio di applicazione della presente legge al personale rivestito delle qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo del precedente ordinamento con almeno otto anni di anzianita' nel grado e che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbia svolto, nell'ultimo triennio, mansioni proprie del personale gia' di gruppo A o di pertinenza delle nuove qualifiche di segretario superiore ed equiparate, per 500 giornate di effettivo servizio, nonche' al personale dell'esercizio pure di grado 60, di cui il successivo art. 187, che abbia avanzata la domanda ivi prevista, puo' essere conferita la qualifica di segretario superiore, segretario tecnico superiore e revisore superiore, previo giudizio favorevole delle commissioni centrali di avanzamento ed entro i limiti dei posti di pianta delle qualifiche d'inquadramento e di quelli delle rispettive qualifiche superiori dello stesso gruppo di Concetto. Allo stesso trattamento e' ammesso il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, aiutante-assistente lavori capo e aiutante disegnato capo del precedente ordinamento trovantesi nelle medesime condizioni di utilizzazione e di anzianita' nel grado o che abbia conseguito l'idoneita' negli esami per l'ammissione agli scrutini per l'avanzamento al grado 5° di gruppo A del medesimo precedente ordinamento. I passaggi suddetti saranno effettuati in base a graduatorie formulate col criterio del merito comparativo comprendenti ciascuna, tutti i concorrenti di ogni servizio nel grado 6° a seconda delle qualifiche di inquadramento. Nel primo triennio di applicazione della presente legge al personale del grado 6° del gruppo B del precedente ordinamento con trenta anni di servizio e dieci anni di anzianita' nel grado possono essere conferite le stesse qualifiche indicate nel primo comma, purche' giudicato non demeritevole dalle commissioni centrali di avanzamento, entro i limiti dei posti di cui allo stesso primo comma. Il requisito dell'anzianita' nel grado e' ridotto di un periodo di tempo, comunque non superiore a quattro anni, parli alla durata del periodo di epurazione per coloro che, sottoposti a procedimento epurativo, furono discriminati e, in ogni caso, non ne riportarono alcuna sanzione disciplinare. I passaggi di cui al quarto comma saranno effettuati in base a graduatorie comprendenti ciascuna tutti i concorrenti di ogni servizio gia' del grado 6°, a seconda delle qualifiche di inquadramento, e formulate in base all'anzianita' nel grado. Nell'anzianita' nel grado va computata anche la durata del periodo di epurazione per coloro che vengono ammessi ai passaggi suddetti con corrispondente riduzione di anzianita'.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art178 · fonte del testo