Art. 178 — Passaggi alle qualifiche di segretario superiore segretario tecnico superiore e revisore superiore
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nel primo triennio di applicazione della presente legge al personale rivestito delle qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo del precedente ordinamento con almeno otto anni di anzianita' nel grado e che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbia svolto, nell'ultimo triennio, mansioni proprie del personale gia' di gruppo A o di pertinenza delle nuove qualifiche di segretario superiore ed equiparate, per 500 giornate di effettivo servizio, nonche' al personale dell'esercizio pure di grado 60, di cui il successivo art. 187, che abbia avanzata la domanda ivi prevista, puo' essere conferita la qualifica di segretario superiore, segretario tecnico superiore e revisore superiore, previo giudizio favorevole delle commissioni centrali di avanzamento ed entro i limiti dei posti di pianta delle qualifiche d'inquadramento e di quelli delle rispettive qualifiche superiori dello stesso gruppo di Concetto.6 Allo stesso trattamento e' ammesso il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, aiutante-assistente lavori capo e aiutante disegnato capo del precedente ordinamento trovantesi nelle medesime condizioni di utilizzazione e di anzianita' nel grado o che abbia conseguito l'idoneita' negli esami per l'ammissione agli scrutini per l'avanzamento al grado 5° di gruppo A del medesimo precedente ordinamento. I passaggi suddetti saranno effettuati in base a graduatorie formulate col criterio del merito comparativo comprendenti ciascuna, tutti i concorrenti di ogni servizio nel grado 6° a seconda delle qualifiche di inquadramento. Nel primo triennio di applicazione della presente legge al personale del grado 6° del gruppo B del precedente ordinamento con trenta anni di servizio e dieci anni di anzianita' nel grado possono essere conferite le stesse qualifiche indicate nel primo comma, purche' giudicato non demeritevole dalle commissioni centrali di avanzamento, entro i limiti dei posti di cui allo stesso primo comma. Il requisito dell'anzianita' nel grado e' ridotto di un periodo di tempo, comunque non superiore a quattro anni, parli alla durata del periodo di epurazione per coloro che, sottoposti a procedimento epurativo, furono discriminati e, in ogni caso, non ne riportarono alcuna sanzione disciplinare. I passaggi di cui al quarto comma saranno effettuati in base a graduatorie comprendenti ciascuna tutti i concorrenti di ogni servizio gia' del grado 6°, a seconda delle qualifiche di inquadramento, e formulate in base all'anzianita' nel grado. Nell'anzianita' nel grado va computata anche la durata del periodo di epurazione per coloro che vengono ammessi ai passaggi suddetti con corrispondente riduzione di anzianita'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 febbraio 1967, n. 40
6La L. 15 febbraio 1967, n. 40 ha disposto (con l'art. 15) che "l'anzianita' di qualifica prevista dal primo comma dell'art. 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' ridotta a sei anni - ai fini del conferimento della qualifica di revisore superiore - a favore dei revisori capi provenienti dai dirigenti dell'esercizio e transitati per il grado 7°".
Testo in vigore dal 15 marzo 1967 al 16 dicembre 2010
